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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso
di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via
sostitutiva il prefetto.
2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal
consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea,
ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la
presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero
del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della
giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali
di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge.
E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra
individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco
neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati
consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.
2- quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di
presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che,
nella graduatoria di anzianita' determinata secondo i criteri di cui
al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 81/1993 (Elezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Composizione del consiglio comunale). - 1. Il
consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore
ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore,
siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Nei comuni di cui all'art. 5, il consiglio e'
presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto
prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere
anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.
2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci
giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza
dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva
il prefetto.
2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, e' convocata dal sindaco ed
e' presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione
del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto.
La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente
eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere
anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e
per la discussione e approvazione degli indirizzi generali
di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 16 della
presente legge. E' consigliere anziano colui che ha
ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.
72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con
esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla
carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi
dell'art. 7, comma 7, della presente legge.
2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o
rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta
dal consigliere che, nella graduatoria di anzianita'
determinata secondo i criteri di cui al comma 2- ter,
occupa il posto immediatamente successivo".
Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'art. 34 della legge n. 142/1990, come sostituito
dall'art. 16 della suddetta legge n. 81/1993, e dell'art.
72, quarto comma, del testo unico approvato con D.P.R. n.
570/1960:
"Art. 34 legge n. 142/1990 (Elezione del sindaco e del
presidente della provincia - Nomina della giunta). - 1. Il
sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai
cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei
rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione unitamente alla
proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio
discute ed approva in apposito documento gli indirizzi
generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica
di assessore non puo' essere nel mandato successivo
ulteriormente nominato assessore.
4. 11 sindaco puo' revocare uno o piu' assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio".
"Art. 72, quarto comma, D.P.R. n. 570/1960. - La cifra
individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra
di lista aumentata dei voti di preferenza".