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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a
favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita'
operative ed addestrative delle Forze armate e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28
aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FABBRI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202 del 28 agosto 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 27.