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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti
la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi
di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale
straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28
aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal
regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le
societa' per azioni e in accomandita per azioni, per le societa' a
responsabilita' limitata, per le societa' di mutua assicurazione e
per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente
abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di
lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori
agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle
disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2
marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto,
limitatamente alle operazioni per le quali e' stata emessa fattura,
in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al
rimborso delle somme versate. Le societa' per azioni ed in
accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata e le
societa' di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995
intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale
possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore
aggiunto di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di
lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private
autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonche' alle scritture
private non autenticate presentate per la registrazione e alle
operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se
l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o
porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da
quello ove e' situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia
dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel
comune dove e' situato l'immobile acquistato altro fabbricato o
porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale
immobile a propria abitazione principale.
4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e
riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte
di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e
amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni
necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in
relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione
europea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO