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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del sussidio spettante
ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, e'
rivalutata nel modo seguente:
a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al
sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;
b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio
nella misura di L. 31.050 giornaliere;
c) il sussidio e' integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni
familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del
trentunesimo anno di eta' se conviventi e non titolari di reddito
proprio;
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da
morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente
alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 126/1980
(Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore
degli hanseniani e loro familiari), cosi' come sostituito
dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' il
seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1985 i cittadini
italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da
una pubblica autorita' sanitaria individuata dalle regioni,
hanno diritto al sussidio nella misura di lire
venticinquemila giornaliere e nella misura di lire
ventisettemila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono
esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta locale sui redditi ai sensi del terzo comma
dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di lire
cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non a
carico fino al compimento del trentunesimo anno di eta' e a
condizione che siano conviventi e non siano titolari di
reddito proprio.
L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei
familiari a carico viene corrisposta, a domanda degli
interessati, da presentarsi al comune di residenza, fino a
diciotto mesi dopo la morte dell'hanseniano.
In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di
cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura
concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di
lire sedici milioni. Ai fini della determinazione di tale
reddito non si tiene conto della integrazione di cui al
secondo comma.
Per la determinazione della qualifica di familiare a
carico valgono le disposizioni previste dal testo unico
delle norme concernenti la concessione degli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche
ed integrazioni.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 6
luglio 1962, n. 921, cosi' come modificato dall'art. 2
della legge 3 giugno 1971, n. 404.
L'erogazione del sussidio di cui al primo comma e'
temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si
sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai
trattamenti profilattici e terapeutici prescritti
dall'autorita' sanitaria competente presso presidi sanitari
individuati dalla regione secondo il disposto del
successivo art. 2.
Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla
profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti
da qualsiasi compartecipazione a carico degli assistiti. Le
regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di
cui al successivo art. 2, provvedono all'acquisto diretto,
anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi
nel prontuario terapeutico.
Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e
terapeutici prescritti si svolgano presso presi'di sanitari
ubicati in regione diversa da quella di residenza degli
hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono
rimborsate dal comune di residenza degli assistiti, previa
presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute.
I comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle
'provvidenze a favore degli hanseniani' nella parte delle
entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di
previsione.
Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie
rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi
consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o
familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti
al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali
riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano
nelle materie tutelate dal segreto professionale, a norma
delle leggi vigenti".