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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione
del fermo temporaneo obbligatorio delle unita' da pesca per il 1993,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DIANA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
215 del 13 settembre 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 75.