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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato
ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi,
versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei
contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250,
per gli anni 1991 e 1992.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge n. 416/1981
(Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria) e' il seguente:
"Art. 39 (Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta). - Alla corresponsione dei contributi e delle
integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27
provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta,
con il contributo straordinario dello Stato di cui al
secondo comma del presente articolo, e, con priorita'
rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti
dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo
1956, n. 168, e successive modificazioni.
L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e'
determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal
1981 al 1985.
Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal
comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale
ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto
attivo delle entrate extracontributive per le quote
acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.
La gestione relativa sia al contributo straordinario
dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei
contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22,
24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilita' speciale
autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso".
- La legge n. 250/1990 reca: "Provvidenze per l'editoria
e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa".