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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali). - Chiunque incrudelisce
verso animali senza necessita' o li sottopone a strazio o sevizie o a
comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche,
ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per
la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche
etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalita' del traffico, del
commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno
spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi
casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la
confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di commercio, di trasporto, di
allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che
comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda
da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la
sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita'
commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di
recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata
della meta' e la condanna comporta la sospensione della licenza di
attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno
dodici mesi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO