Legge Ordinaria n. 489 del 26/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1993, n. 284
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio
1990, n.  218,  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  ivi
previste, come modificate dagli articoli  28  e  71  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del  31  dicembre  1994
per gli atti di fusione,  scissione,  trasformazione  e  conferimento
perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  altresi'  alle
operazioni  di  conferimento  di  azioni  rivenienti  da   precedenti
operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1  della
legge 30 luglio 1990, n.  218,  in  societa'  finanziarie  aventi  ad
oggetto  la  detenzione  di  partecipazioni  nel  capitale  di   enti
creditizi e di societa' esercenti attivita' finanziarie o strumentali
all'attivita' delle societa' partecipate, ai sensi dell'articolo  59,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1  settembre  1993,
n. 385. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio  1990,  n.
218, e successive modificazioni e  integrazioni,  si  applicano  alle
operazioni di fusione tra le societa'  ed  enti  appartenenti  ad  un
gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo
20 novembre 1990,  n.  356,  nonche'  alle  operazioni  di  scissione
effettuate dai medesimi societa' od enti,  autorizzate  ove  previsto
dalla Banca d'Italia. 
  4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle
azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il  trasferimento
stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del  tesoro
di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 20  novembre
1990, n. 356, introdotto dall'articolo 43 del decreto legislativo  14
dicembre 1992, n. 481. Nel caso in cui il trasferimento sia  compiuto
da un ente  commerciale,  la  eventuale  differenza  tra  i  proventi
ricevuti a seguito del trasferimento e  l'ultimo  valore  fiscalmente
riconosciuto alle azioni trasferite deve essere  accantonata  in  una
speciale riserva che non concorre  a  formare  il  reddito  dell'ente
conferente fino  a  quando  non  sia  stata  distribuita  o  comunque
utilizzata per finalita' diverse dalla copertura di perdite. 
  5. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30  luglio
1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche. 
  6. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30  luglio
1990, n. 218, le parole da: "della differenza"  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle  seguenti:  "della  differenza  tra  la
consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi  con  clientela
degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione  ovvero  alle
operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi  bilanci
precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo  aggregato  risultante
dall'ultimo bilancio del maggiore  degli  enti  creditizi  che  hanno
partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano  con  riferimento
agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro  i  termini
indicati nel comma 1. 
 

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