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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio
1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi
previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del 31 dicembre 1994
per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento
perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle
operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti
operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 218, in societa' finanziarie aventi ad
oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti
creditizi e di societa' esercenti attivita' finanziarie o strumentali
all'attivita' delle societa' partecipate, ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
3. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n.
218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle
operazioni di fusione tra le societa' ed enti appartenenti ad un
gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, nonche' alle operazioni di scissione
effettuate dai medesimi societa' od enti, autorizzate ove previsto
dalla Banca d'Italia.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni,
non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle
azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento
stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro
di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, introdotto dall'articolo 43 del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 481. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto
da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi
ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una
speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente
conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque
utilizzata per finalita' diverse dalla copertura di perdite.
5. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio
1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche.
6. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio
1990, n. 218, le parole da: "della differenza" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "della differenza tra la
consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela
degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle
operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci
precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante
dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno
partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento".
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento
agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini
indicati nel comma 1.