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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle
operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali
hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
____________
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 81/1993 (Elezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale), come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 415/1993, poi
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 (Durata delle operazioni di voto e di
scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del
sindaco, del consiglio comunale, del presidente della
provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco
di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane
alle ore 22.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del
seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni
previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e suc-
cessive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio
delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello
della votazione.
2-bis. - Le disposizioni di cui al comma 2 non si
applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per
il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la
chiusura delle operazioni di voto".