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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' soppresso.
2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di
agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonche' le
funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio
rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al
Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi
statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di
cui al comma 2.
4. Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della
politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente
legge con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.