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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria
relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed
interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in
riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari,
riformulando le norme in modo da rendere piu' precisa e rigorosa
l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare
riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla re-
ale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacita'
tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa
dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a
lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria
proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi
di maggiore gravita' nello sfruttamento della mano d'opera
illecitamente appaltata;
2) mantenere la sanzione penale di cui all'articolo 4, comma 8,
della legge 10 aprile 1991, n. 125;
3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati
previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di
assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non
superiore a lire dieci milioni, nonche' le sanzioni amministrative
accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati
depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare
al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a
quello dei lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali,
una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro
un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle
prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza
allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonche' nel
pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del
massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso
all'autorita' giudiziaria la notizia di reato inerente la
contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica
dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la
disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari,
all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a
sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni,
opportunamente graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti;
stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al
massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per
reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia
comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici
madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la
sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore,
prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi
o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di
maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto per la salute,
la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati,
prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque
milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti
alle pene accessorie dei reati depenalizzati;
d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali
ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di
lavoro, subordinare la punibilita' al mancato versamento, entro un
termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso,
quanto disposto dall'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e d),
trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia
di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonche' il delitto
previsto dall'articolo 509, primo comma, del codice penale, prevede-
ndo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma
di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con
esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonche' le
sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene
accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione
di cui all'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena
dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a
lire un milione; abrogare l'articolo 509, comma secondo, del codice
penale;
f) prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento
in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal
presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte
le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere
transitorio; individuare l'autorita' competente ad irrogare le
sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo
conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle
amministrazioni interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che
si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi
di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima
della scadenza della delega.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, della legge 10 aprile 1991, n.
125, e' il seguente:
"Art. 4 (Azioni in giudizio). - 1. Costituisce
discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n.
903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i
lavoratori in ragione del sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione
attuate da imprese private e pubbliche la prestazione
richiesta deve essere accompagnata dalle parole 'dell'uno o
dell'altro sesso', fatta eccezione per i casi in cui il
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per
la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione
delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del
codice di procedura civile anche tramite il consigliere di
parita' di cui all'art. 8, comma 2, competente per
territorio.
5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto -
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la presunzione
dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in
ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova
sulla insussistenza della discriminazione.
6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o
un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso
puo' essere proposto dal consigliere di parita' istituito a
livello regionale, previo parere non vincolante del
collegio istruttorio di cui all'art. 7, da allegare al
ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per
l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni
dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il
ricorso puo' essere comunque proposto.
7. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire,
sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in
loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, nonche' il consigliere regionale per
la parita' competente per territorio, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice
fissa un termine per la definizione del piano.
8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui
al comma 7 si applica l'art. 650 del codice penale
richiamato dall'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n.
903.
9. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da
imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai
sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene
comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai
Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano
le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario,
la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso
di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile
per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione
si applica anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica
direttamente la discriminazione accertata per l'adozione
delle sanzioni previste.
10. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903".
- Il testo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' il seguente:
"Art. 37 (Omissione o falsita' in registrazione o
denuncia obbligatorie). - Salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al
fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce
obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie
in tutto o in parte non conformi al vero, e' punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
non inferiore a cinque milioni.
La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese e dell'incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna
anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma
non si applichi perche' il fatto costituisce un piu' grave
reato.
Si applicano in ogni caso anche le sanzioni
amministrative previste nell'art. 35".
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n.
628, e' il seguente:
"Art. 4. - L'ispettorato del lavoro ha il compito:
a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in
materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende
industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura,
ed in genere ovunque e' prestato un lavoro salariato o
stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti
collettivi di lavoro;
c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano
richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso
deve vigilare;
d) di vigilare sul funzionamento delle attivita'
previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore
dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni
professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le
istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle
province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza
sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni
tecniche ed igieniche delle singole industrie,
l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le
condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i
loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli
infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che piu'
specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le
notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento
della produzione nazionale e delle singole attivita'
produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni,
indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano
demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o
delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
L'azione di consulenza, di cui in particolare alla
lettera c), sara' esercitata a mezzo di apposita sezione da
istituirsi presso ciascun ispettorato regionale e
provinciale.
Le indagini sui processi di lavorazione, che gli
industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate
solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunita'
degli operai, e solo per questa parte possono essere
comunicati i relativi risultati. Il personale
dell'ispettorato del lavoro deve conservare il segreto
sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di
lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di
ufficio. La violazione di tale obbligo e' punita con la
pena stabilita dall'art. 623 del codice penale.
Le notizie comunicate all'ispettorato o da questo
richieste o rilevate non possono essere pubblicate ne'
comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne
possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di
lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro
espresso consenso.
L'ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza
e degli altri compiti di cui al presente articolo, puo'
chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente
presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono
attivita' dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
Analoga facolta' compete nei confronti delle persone
autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti
delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale.
Coloro che, legalmente richiesti dall'ispettorato di
fornire notizie a norma del presente articolo, non le
forniscano o le diano scientemente errate od incomplete,
sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila".
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".