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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizione delle munizioni commerciali
per uso civile e controllo delle medesime)
1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi
della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro,
fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate
comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonche'
quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale
funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.
2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a
controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed
alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente
per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la
Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969, di cui e'
stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.
3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne
costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi
previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP
allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973,
n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno,
che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.
4. Sono altresi' sottoposte ai controlli previsti dalla presente
legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste
di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma
dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata
legge 12 dicembre 1973, n. 993.
5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n.
186, le parole: "nonche' le armi tipo guerra" sono sostituite dalle
seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra".
6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e succes-
sive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per
mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso
il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale
adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova
delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e
CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 110/1975 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi), come da ultimo
modificato dall'art. 12 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, e'
il seguente:
"Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli
stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce
o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna
ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purche' non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di
modelli anteriori al 1890.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle de-
nominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e
gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi
destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali
la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in
relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a
recare offesa alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni
non possono comunque essere costituite con pallottole a
nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica
esplosiva, ad espansione, autopropellenti,ne' possono
essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o
corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e
strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di
zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del
questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni e della presente legge relative alla
detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei
riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego e' previsto da
disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
comunque detenuti o portati per essere utilizzati come
strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o
attivita' di protezione civile".
- La legge n. 993/1973 reca: "Ratifica ed esecuzione
della convenzione per il riconoscimento reciproco dei
punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con
regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1
luglio 1969".
- Il testo dell'art. 8 del regolamento della CIP
allegato alla convenzione di cui alla citata legge n.
993/1973, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei
mesi che seguono la notifica prevista dal paragrafo 2
dell'articolo 5, nessuna delle Parti contraenti si oppone o
formula riserve presso il Governo del Regno del Belgio.
Se una Parte contraente si oppone a una decisione,
questa non avra' efficacia nei confronti delle altre Parti
contraenti. In caso di riserve formulate da una Parte
contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima
entra in vigore soltanto se la detta Parte contraente
ritira le proprie riserve.
La data del ricevimento della notifica indirizzata al
Governo del Regno del Belgio viene considerata come data di
ritiro.
Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione
internazionale permanente di ogni opposizione, riserva o
ritiro di una riserva.
2. In caso di decisioni prese dalla Commissione, in
conformita' del paragrafo 7 dell'articolo I della
convenzione, la Parte contraente il cui o i cui punzoni di
prova non siano riconosciuti e debbano essere depennati
dalla tabella ufficiale, non e' autorizzata a fare
opposizione ne' a formulare riserve".
- Il testo dell'art. 1 della convenzione di cui alla
citata legge n. 993/1973 e' il seguente:
"Art. 1. - Viene istituita una commissione
internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco
portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale
permanente, abbreviata con la sigla CIP.
Essa ha il compito:
1) di scegliere, da un lato, gli apparecchi che
serviranno da campione per la misurazione della pressione
di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i
servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel
modo piu' pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle
cartucce da tiro e da prova:
a) nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad
eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre,
navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la
facolta' di utilizzare per tutte o per una parte di queste
ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione
adottati;
b) in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od
apparecchi a scopi industriali o professionali non
menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di
esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di
qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia
riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale
permanente.
Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi
campione".
2) di determinare la natura e le modalita' di
esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per
offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le
armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b).
Dette prove saranno designate con l'espressione "prove
campione";
3) di apportare agli apparecchi campione di
misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonche'
alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o
complementi richiesti dal progresso della metrologia, della
fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli
apparecchi a scopi industriali o professionali, nonche'
delle loro munizioni;
4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della
camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio
e le modalita' di controllo e di prova delle loro
munizioni;
5) di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla
prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai
Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi
alle disposizioni adottate in applicazione del precedente
paragrafo 2);
6) di dichiarare in quali Stati contraenti la
esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di
cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella
riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di
prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a
partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914;
7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente
paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano piu'
soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6)".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 186/1970
(Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.
3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da
fuoco portatili), come da ultimo modificato dalla legge n.
110/1975, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1. - Le armi da fuoco portatili di qualunque
calibro e dimensioni fabbricate in italia, le armi a salve,
le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere
allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte pri-
vate e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte
alla prova del Banco nazionale di prova del Gardone Val
Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio
1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925,
o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in
altra localita'.
La prova subita deve risultare da appositi marchi,
impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione
che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione
predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per
l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola
ditta.
Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta
prova, qualora non portino il marchio della prova gia'
subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di
origine e per convenzione internazionale considerato Banco
ufficiale.
Gli apparecchi portatili di impiego industriale
funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere
sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova
secondo la normativa internazionale adottata dalla
Commissione internazionale permanente per la prova delle
armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del
1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".