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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla
chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di
soppressione cessa la potesta' impositiva dei predetti consorzi,
venendo pertanto meno qualunque obbligo di pagamento di contributi
riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.
2. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle
rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i
criteri fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, le funzioni dei soppressi consorzi, nonche' gli
uffici, i beni ed il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio 1992. Il personale
dei predetti consorzi e' trasferito nei posti disponibili delle
corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni. Il
regolamento di cui al presente comma prevede altresi' una tabella di
equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi
della presente legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici
di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. Entro trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei
consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le
attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al
Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la
gestione del patrimonio degli enti disciolti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 183/1989 reca: "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
- Il testo dell'art. 11, comma 1, della citata legge n.
183/1989 e' il seguente: "1. I comuni, le province, i loro
consorzi o associazioni, le comunita' montane, i consorzi
di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli
altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel
bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni
regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle
forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra
loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle
autonomie locali".