Legge Ordinaria n. 537 del 24/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1993, n. 303
Interventi correttivi di finanza pubblica.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
            Organizzazione della pubblica amministrazione 
 
  1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi diretti a: 
    a) riordinare, sopprimere  e  fondere  i  Ministeri,  nonche'  le
amministrazioni ad ordinamento autonomo; 
    b)  istituire  organismi  indipendenti  per  la  regolazione  dei
servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere  la  possibilita'
di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche; 
    c) riordinare i servizi  tecnici  nazionali  operanti  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri,  assicurando  il  collegamento
funzionale e operativo con le amministrazioni interessate. 
  2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo  si  atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli  contenuti
nella legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  nel  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni: 
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; 
    b) razionalizzazione della  distribuzione  delle  competenze,  ai
fini  della  eliminazione  di  sovrapposizioni  e  di   duplicazioni,
unificando, in particolare, le funzioni  in  materia  di  ambiente  e
territorio, quelle in materia  di  economia,  quelle  in  materia  di
informazione, cultura e spettacolo e quelle  in  materia  di  governo
della spesa; 
    c) riordinamento,  eliminando  le  duplicazioni  organizzative  e
funzionali, di tutti i centri esistenti e le attivita'  istituzionali
svolte fuori dal  territorio  nazionale  raccordandoli  con  le  sedi
diplomatiche italiane allo scopo di  programmare  le  iniziative  per
l'internazionalizzazione  dell'economia  italiana,  riorganizzare   e
programmare   in   maniera   coordinata   le   attivita'   economiche
provinciali, regionali e nazionali; 
    d) possibilita' di istituzione del Segretario generale; 
    e) diversificazione delle funzioni di staff e di line; 
    f) istituzione di  strutture  di  primo  livello  sulla  base  di
criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita',  anche
mediante l'accorpamento di uffici esistenti; 
    g)  diminuzione  dei  costi  amministrativi  e  speditezza  delle
procedure,   attraverso   la   riduzione   dei   tempi    dell'azione
amministrativa; 
    h)   istituzione   di    servizi    centrali    per    la    cura
dell'amministrazione di supporto e di controllo interno,  sulla  base
del criterio della uniformita' delle soluzioni organizzative; 
    i) introduzione  del  principio  della  specializzazione  per  le
funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli
unici interministeriali; 
    l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi  dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potesta'  regolamentare  nelle
seguenti materie e secondo i seguenti principi: 
      1) separazione tra politica e amministrazione  e  creazione  di
uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di  supporto
e di raccordo tra organo di governo e amministrazione; 
      2) organizzazione  delle  strutture  per  funzioni  omogenee  e
secondo criteri di  flessibilita',  per  corrispondere  al  mutamento
delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche  non
permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi; 
      3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla
conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7  agosto
1990, n. 241; 
      4) previsione di controlli interni e  verifiche  dei  risultati
nonche' di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione; 
      5)  ridefinizione  degli  organici  e  riduzione  della   spesa
pubblica al fine  di  migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia  della
pubblica amministrazione; 
    m)  attribuzione  agli  organismi  indipendenti  di  funzioni  di
regolazione  dei  servizi  di  rilevante  interesse  pubblico,  anche
mediante  il  trasferimento  agli  stessi  di  funzioni   attualmente
esercitate da Ministeri o altri  enti,  nonche'  di  risoluzione  dei
conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente,  fatto  salvo
il ricorso all'autorita' giudiziaria; 
    n) decentramento delle funzioni e  dei  servizi,  anche  mediante
l'attribuzione o il trasferimento alle regioni  dei  residui  compiti
afferenti alla sfera di competenza regionale  e  l'attribuzione  agli
uffici  periferici  dello  Stato  dei  compiti  relativi  ad   ambiti
territoriali circoscritti; 
    o)  attribuzione  alle  amministrazioni  centrali  di  prevalenti
compiti  di  indirizzo,  programmazione,  sviluppo,  coordinamento  e
valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello  regionale
e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di  mezzi
e strutture, nonche' di gestione; 
    p)  agevolazione  dell'accesso  dei   cittadini   alla   pubblica
amministrazione,  anche  mediante  la  concentrazione  degli   uffici
periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali. 
  3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica gli schemi  dei  decreti  legislativi  e  dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere
da parte delle Commissioni permanenti competenti per  la  materia  di
cui ai commi da 1 a 7.  Le  Commissioni  si  esprimono  entro  trenta
giorni dalla data di trasmissione. 
  4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi  di
cui al comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di  cui  al
comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1994. 
  5. In ogni regione e provincia e' istituito un  ufficio  periferico
unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici  di  cui
al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali  e
alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di  cui
all'articolo 31, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  nonche'  al  conferimento
delle  competenze  gia'  attribuite  agli  ispettorati  regionali   e
provinciali  del  lavoro,  ferma  restando   l'autonomia   funzionale
dell'attivita' di vigilanza. 
  7. Sono fatte salve le competenze della  Regione  siciliana,  delle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  della  regione  Valle
d'Aosta. 
  8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il  Ministero  della
marina mercantile. 
  9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione,  al
quale  sono  trasferiti  funzioni,  uffici,   personale   e   risorse
finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto  dal
comma 10. 
  10. Sono trasferite al  Ministero  dell'ambiente  le  funzioni  del
Ministero della marina mercantile in materia di tutela  e  di  difesa
dell'ambiente  marino.   Il   Ministero   dell'ambiente   si   avvale
dell'Istituto centrale  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
applicata al mare (ICRAM). 
  11. Con decreti del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  e
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
per la funzione pubblica, da emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  si  provvede  alla
individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale  ed
uffici  del  Ministero  della   marina   mercantile,   ivi   compreso
l'Ispettorato  centrale  per  la  difesa  del  mare,   al   Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare
i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti  iscritti
nello stato di previsione del Ministero della marina  mercantile  per
l'anno 1993. 
  12.  L'organizzazione  del  Ministero   dei   trasporti   e   della
navigazione e' articolata in: 
    a)  dipartimenti,  per  l'assolvimento  dei  compiti  finali   in
relazione  alle  funzioni  in   materia   di   trasporti   terrestri,
navigazione marittima e interna, ad eccezione di  quella  lacuale,  e
navigazione aerea,  in  numero  non  superiore  a  tre,  nonche'  per
l'assolvimento di compiti  di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle
ripartizioni  interne   in   ordine   all'obiettivo   di   promuovere
l'intermodalita'; 
    b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali. 
  13.   La   costituzione   dei   dipartimenti   e    dei    servizi,
l'individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  e   delle
relative  funzioni,  la   distribuzione   dei   posti   di   funzione
dirigenziale sono disposte con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sulla
base dei seguenti criteri: 
    a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e  dei  servizi
e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e  organicita',
mediante l'accorpamento di uffici  esistenti  e  la  riduzione  degli
uffici dirigenziali; 
    b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al
criterio di  flessibilita',  per  corrispondere  al  mutamento  delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere
specifici obiettivi; 
    c)  gli  uffici   costituiscono   le   unita'   operative   delle
ripartizioni dirigenziali generali e dei  servizi  e  sono  istituiti
esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto  dal  comma  2,
lettera l), n. 1); 
    d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi  e
rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi; 
    e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie  dello  Stato
Spa sono esercitate da un'apposita unita' di controllo. 
  14. La dotazione organica  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi
dell'articolo  3,  commi  da  5  a  35,  in  modo  da  eliminare   le
duplicazioni    di    struttura,    semplificare    i    procedimenti
amministrativi,   contenere   la   spesa   pubblica,   razionalizzare
l'organizzazione anche al fine di  assicurare  la  corretta  gestione
delle  risorse  pubbliche,  l'imparzialita'  e  il   buon   andamento
dell'azione amministrativa, e in misura  comunque  non  superiore  ai
posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto
1993, risulti in corso di espletamento un concorso  o  pubblicato  un
bando di concorso. 
  15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei  trasporti  e
della navigazione e' sottoposta a verifica,  al  fine  di  accertarne
funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della  verifica  il  Ministro
riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. 
  16.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  13  raccoglie  tutte   le
disposizioni normative relative al Ministero dei  trasporti  e  della
navigazione. Le restanti norme  vigenti  sono  abrogate  con  effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale
data nulla e' innovato in  ordine  ai  compiti,  alla  organizzazione
centrale e periferica e agli organi consultivi  esistenti  presso  il
Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile. 
  17. Presso il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e'
istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro
definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale
di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale
dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche  sono
determinate con regolamento da emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove
o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. 
  18. Sono soppressi i contributi dello  Stato  in  favore  dell'Ente
nazionale gente dell'aria. 
  19. Con successivo regolamento, da emanare ai  sensi  dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e'  riordinato  il  Ministero
dell'ambiente.  Restano  salve  le  competenze  della  regione  Valle
d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
provvedono  alle  finalita'   della   presente   legge   secondo   le
disposizioni  degli  statuti  di  autonomia  e  relative   norme   di
attuazione. 
  20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle  finanze  in
materia di demanio marittimo. 
  21.  Sono  soppressi   il   Comitato   interministeriale   per   il
coordinamento  della  politica  industriale   (CIPI),   il   Comitato
interministeriale  per  la  politica  economica  estera  (CIPES),  il
Comitato  interministeriale  per  la  cinematografia,   il   Comitato
interministeriale   per   la   protezione   civile,    il    Comitato
interministeriale   per    l'emigrazione    (CIEM),    il    Comitato
interministeriale per la tutela  delle  acque  dall'inquinamento,  il
Comitato    interministeriale    prezzi    (CIP),     il     Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET), il Comitato interministeriale  per  la  lotta  all'AIDS,  il
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali  di  armamento
per la difesa (CISD), il Comitato  interministeriale  gestione  fondo
interventi  educazione  e  informazione  sanitaria.   Sono   altresi'
soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale  per  il
credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale  per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per  la
salvaguardia di Venezia e per i comitati di  cui  al  comma  25,  gli
altri  comitati  interministeriali,  che  prevedano  per   legge   la
partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati. 
  22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio  1975,  n.
153, e successive modificazioni,  e'  ridotta  di  lire  500  milioni
annue. Le spese di funzionamento del Comitato  interministeriale  per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per  la
salvaguardia di  Venezia,  di  cui  all'articolo  4  della  legge  29
novembre 1984, n. 798, sono poste a carico  delle  autorizzazioni  di
spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla  predetta  legge
n. 798 del 1984. 
  23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul  debito  pubblico,
di cui all'articolo 90 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343. 
  24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procedera' a
definire  le  funzioni  dei  soppressi  Comitati   e   a   riordinare
organicamente la disciplina della normativa nelle  relative  materie,
anche attraverso le  modifiche,  le  integrazioni  e  le  abrogazioni
normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi: 
    a)   attribuzione   al   Comitato   interministeriale   per    la
programmazione  economica  (CIPE)  delle  funzioni  in   materia   di
programmazione  e  di  politica  economica  nazionale,   nonche'   di
coordinamento della politica economica  nazionale  con  le  politiche
economiche comunitarie; 
    b) utilizzazione della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  a
fini di coordinamento delle attivita' regionali; 
    c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei Ministri con
competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali; 
    d)  attribuzione  alle  regioni  della  potesta'  legislativa   o
regolamentare nelle materie esercitate dai  soppressi  Comitati,  che
rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse; 
    e)  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,  anche  in
funzione della prevalente natura delle attivita' e dei provvedimenti,
razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e
le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva  ai
singoli Ministri per  l'emanazione  e  la  modifica  di  disposizioni
tecnico-esecutive,  al  fine  di  rendere   l'azione   amministrativa
sollecita,   efficace   ed   aderente   alle   relazioni   economiche
internazionali nei relativi settori. 
  25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  definite
l'organizzazione   e   le   funzioni   del   CIPE,    del    Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza e  del  Comitato
dei ministri per i servizi tecnici nazionali  e  gli  interventi  nel
settore della difesa del suolo. 
  26. Gli schemi dei regolamenti  di  cui  ai  commi  24  e  25  sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. 
  27. Gli organi dirigenti e gli  uffici  dei  Ministeri  interessati
sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco
n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  si  provvede  al
riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di  organismi  con
funzioni  pubbliche  o  di   collaborazione   ad   uffici   pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e principi: 
    a) accorpare le funzioni per settori omogenei  e  sopprimere  gli
organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento; 
    b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di  servizi
previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    c) ridurre il numero dei componenti; 
    d)   trasferire   ad   organi   monocratici   o   ai    dirigenti
amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, e successive modificazioni,  le  funzioni  deliberative  che  non
richiedano, in ragione del loro  peculiare  rilievo,  l'esercizio  in
forma collegiale; 
    e)  escludere  la  presenza  di  rappresentanti  sindacali  o  di
categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in
materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso. 
  29.  Il  Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione  e'
soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento  della  funzione
pubblica.  Il  personale  e  la   biblioteca   sono   trasferiti   al
Dipartimento della funzione pubblica. 
  30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni
sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per  materia,
che le esercitano ricorrendo,  ove  necessario,  alla  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La
legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative
ed integrative sono abrogate. 
  31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli
di spesa degli stati  di  previsione  dei  Ministeri  indicati  negli
allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura
risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si  applica  per
gli anni 1995 e 1996. 
  32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi diretti  a  riordinare  o  sopprimere  enti  pubblici  di
previdenza e assistenza. 
  33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma  32  il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e  nel  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni: 
    a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e  funzionali
prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante: 
      1) la fusione di enti che esercitano funzioni  previdenziali  o
in materia infortunistica, relativamente  a  categorie  di  personale
coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento  alle  Casse
marittime; 
      2) l'incorporazione delle funzioni in materia di  previdenza  e
assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti  similari  gia'
esistenti; 
      3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica
nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL); 
      4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione
degli enti pubblici di previdenza e assistenza che  non  usufruiscono
di finanziamenti  pubblici  o  altri  ausili  pubblici  di  carattere
finanziario e la  privatizzazione  degli  enti  stessi,  nelle  forme
dell'associazione o  della  fondazione,  con  garanzie  di  autonomia
gestionale,  organizzativa,   amministrativa   e   contabile,   ferme
restandone le finalita'  istitutive  e  l'obbligatoria  iscrizione  e
contribuzione  agli  stessi  degli  appartenenti  alle  categorie  di
personale a favore dei quali essi risultano istituiti; 
      5)  il  risanamento  degli  enti   che   presentano   disavanzo
finanziario, attraverso: 
      5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente; 
      5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni; 
      5.3) misure dirette a realizzare  economie  di  gestione  e  un
rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali; 
    b) distinzione fra organi  di  indirizzo  generale  e  organi  di
gestione; 
    c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici,
con esclusione delle pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi
i diritti acquisiti; 
    d)  limitazione  dei  benefici  a   coloro   che   effettivamente
esercitano le professioni considerate; 
    e) eliminazione a parita' di spesa  delle  sperequazioni  fra  le
categorie nel trattamento previdenziale; 
    f) soppressione degli enti. 
  34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
diretto a promuovere l'istituzione di  organizzazioni  di  previdenza
per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a  riordinare
le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia'
esistenti operanti a favore  di  altre  categorie  professionali,  in
armonia con i principi di cui al comma 33. 
  35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  gli  altri  enti  pubblici   non
economici con funzioni analoghe o collegate. 
  36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma  35  il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e  nel  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni: 
    a) fusione degli enti con finalita' omologhe o complementari; 
    b) contenimento della spesa complessiva per sedi,  indennita'  ai
componenti  di  organi  di  amministrazione  e  revisione,  oneri  di
personale e funzionamento  e  conseguente  riduzione  del  contributo
statale di funzionamento, con particolare riferimento agli  enti  che
possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero; 
    c)  riduzione  del  numero  di   componenti   degli   organi   di
amministrazione e di revisione; 
    d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto
privato degli  enti  a  struttura  associativa  o  che  non  svolgano
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico. 
  37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1)  e  2)
della lettera a) del comma 33 e alla  lettera  a)  del  comma  36,  i
decreti legislativi potranno stabilire che il controllo  della  Corte
dei conti si eserciti,  sull'ente  incorporante  o  risultante  dalla
fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32  a  36
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni. 
  39. Sono abrogate le disposizioni legislative  che  prescrivono  il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti  pubblici  soppressi
in liquidazione. Al personale  dipendente  dagli  enti  soppressi  in
liquidazione non si applicano, fino al suo  definitivo  trasferimento
ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi  ed  ogni
altro compenso, integrativo del trattamento  economico  fondamentale,
stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo.  Si  applicano
le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52. 
  40.  Le  gestioni  liquidatorie  degli  enti  pubblici   soppressi,
affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di  entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad  essi
relativi. Dopo tale data, il titolare  della  gestione  e'  tenuto  a
consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili,  gli  inventari
ed il rendiconto  con  gli  allegati  analitici  relativi  all'intera
gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli  affari
e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che  adotta  i
provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro  sei  mesi
dalla  consegna.  Ai  fini  della  accelerazione   delle   operazioni
liquidatorie degli enti soppressi affidati  al  predetto  Ispettorato
generale del Ministero del  tesoro,  la  detta  amministrazione  puo'
compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni  e  rinunce  ai
crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di
alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche  in  deroga  alle
norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita'  generale
dello Stato  e  sulla  alienazione  dei  beni  dello  Stato.  Per  la
riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
testo unico delle disposizioni di  legge  relative  alla  riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con  regio  decreto
14 aprile 1910, n. 639. 
  41. Le disposizioni dei commi da 32 a  40  non  si  applicano  alla
liquidazione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento   industria
manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno (AGENSUD). 
  42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i  relativi
capitoli  degli  stati  di  previsione  della  spesa  dei   Ministeri
interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire
40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996  di  lire
100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato
(OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre  1973,  n.  829,  e  successive
modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994.  Alla  sua
liquidazione  provvede  il  commissario  nominato  per  la   gestione
dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla  societa'  Ferrovie
dello Stato Spa del personale e del  patrimonio  dell'OPAFS,  nonche'
dei rapporti attivi  e  passivi  facenti  capo  all'ente  stesso.  Il
personale  puo'  essere   trasferito,   a   domanda,   presso   altre
amministrazioni  pubbliche  secondo  le  norme  che  disciplinano  la
mobilita'. Le  prestazioni  erogate  dall'OPAFS  sono  funzionalmente
attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con
la sua natura societaria  e  con  il  rapporto  di  lavoro  dei  suoi
dipendenti  secondo  la  disciplina  civilistica  dei  corrispondenti
istituti. 
 
 
    

             AVVERTENZA:
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
             generale - del gennaio 1994 si procedera' alla
             ripubblicazione del testo della presente legge corredato
             delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
             regolamento di esecuzione del testo unico delle
             disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
             emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
             sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
             marzo 1986, n. 217.

    

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