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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Organizzazione della pubblica amministrazione
1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonche' le
amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei
servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilita'
di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento
funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai
fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni,
unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e
territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di
informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo
della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e
funzionali, di tutti i centri esistenti e le attivita' istituzionali
svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi
diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per
l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e
programmare in maniera coordinata le attivita' economiche
provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilita' di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di
criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita', anche
mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle
procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione
amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura
dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base
del criterio della uniformita' delle soluzioni organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione per le
funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli
unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potesta' regolamentare nelle
seguenti materie e secondo i seguenti principi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di
uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto
e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita', per corrispondere al mutamento
delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non
permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla
conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati
nonche' di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa
pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della
pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di
regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche
mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente
esercitate da Ministeri o altri enti, nonche' di risoluzione dei
conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo
il ricorso all'autorita' giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante
l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti
afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli
uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti
territoriali circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti
compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e
valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale
e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi
e strutture, nonche' di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica
amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici
periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere
da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di
cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al
comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico
unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui
al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e
alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui
all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento
delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e
provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale
dell'attivita' di vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della
marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al
quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse
finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal
comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del
Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa
dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed
uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare
i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per
l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione e' articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in
relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri,
navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e
navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonche' per
l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle
ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere
l'intermodalita';
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle
relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale sono disposte con uno o piu' regolamenti da emanare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi
e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita',
mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli
uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al
criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere
specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti
esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2,
lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e
rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato
Spa sono esercitate da un'apposita unita' di controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della
navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi
dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le
duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti
amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare
l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione
delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento
dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai
posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto
1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un
bando di concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne
funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro
riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le
disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della
navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale
data nulla e' innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione
centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il
Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e'
istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro
definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale
di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale
dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono
determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove
o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente
nazionale gente dell'aria.
19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero
dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono alle finalita' della presente legge secondo le
disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di
attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in
materia di demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato
interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il
Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato
interministeriale per la protezione civile, il Comitato
interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il
Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto
(CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento
per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo
interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresi'
soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli
altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la
partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni, e' ridotta di lire 500 milioni
annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29
novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di
spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge
n. 798 del 1984.
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico,
di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procedera' a
definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare
organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie,
anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni
normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di
programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di
coordinamento della politica economica nazionale con le politiche
economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a
fini di coordinamento delle attivita' regionali;
c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei Ministri con
competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potesta' legislativa o
regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che
rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in
funzione della prevalente natura delle attivita' e dei provvedimenti,
razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e
le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai
singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni
tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa
sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche
internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato
dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati
sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco
n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con
funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli
organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi
previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non
richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in
forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di
categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in
materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e'
soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione
pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al
Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni
sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia,
che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di
servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative
ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli
di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli
allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura
risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per
gli anni 1995 e 1996.
32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di
previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali
prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o
in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale
coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse
marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e
assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari gia'
esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica
nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione
degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono
di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere
finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme
dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia
gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme
restandone le finalita' istitutive e l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di
personale a favore dei quali essi risultano istituiti;
5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo
finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un
rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di
gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici,
con esclusione delle pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi
i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente
esercitano le professioni considerate;
e) eliminazione a parita' di spesa delle sperequazioni fra le
categorie nel trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza
per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare
le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia'
esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in
armonia con i principi di cui al comma 33.
35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non
economici con funzioni analoghe o collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalita' omologhe o complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennita' ai
componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di
personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo
statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che
possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di
amministrazione e di revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto
privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i
decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte
dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla
fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi
in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in
liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento
ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni
altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale,
stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi,
affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi
relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione e' tenuto a
consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari
ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera
gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari
e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i
provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi
dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni
liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato
generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo'
compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai
crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di
alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle
norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale
dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la
riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla
liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria
manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi
capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri
interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire
40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire
100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato
(OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive
modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua
liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione
dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie
dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il
personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre
amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la
mobilita'. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente
attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con
la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi
dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti
istituti.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del gennaio 1994 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.