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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi,
al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 -
resta fissato, in termini di competenza, in lire 294.700 miliardi per
l'anno finanziario 1994.
2. Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300
miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni
1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 262.200 miliardi ed in lire 302.300
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995 e 1996, il
limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi
ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 231.200 miliardi ed in lire 248.800
miliardi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5
della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di
bilancio, e di contabilita' dello Stato), e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di
cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,
tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori
spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
contiene:
a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantun della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti
che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo
15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
legge finanziaria dalle leggi vigenti.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel
bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extra-tributarie e contributive e delle riduzioni
permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura
di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con
la legge finanziaria non possono concorrere a determinare
tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che
in conto capitale, incompatibili con le regole determinate,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento".