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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma e'
aggiunto il seguente:
"Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma
informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in
parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema
informatico o telematico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 392 del codice penale, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza sulle cose). - Chiunque, al fine di esercitare
un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza
sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con
la multa fino a lire un milione.
Agli effetti della legge penale, si ha 'violenza sulle
cose' allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o
ne e' mutata la destinazione.
Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un
programma informatico viene alterato, modificato o
cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o
turbato il funzionamento di un sistema informatico o
telematico".