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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Prevenzione della fibrosi cistica)
l. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-
obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative diretti a
fronteggiare la fibrosi cistica, da considerarsi malattia di alto
interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce e prenatale
della fibrosi cistica;
b) alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica,
provvedono anche alla fornitura a domicilio delle apparecchiature,
degli ausili e dei presidi sanitari necessari per il trattamento
complessivo;
c) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e
sportivo dei malati di fibrosi cistica;
d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino
malato, dei suoi familiari, nonche' della popolazione, con
riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica;
e) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale
del personale socio-sanitario addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze
cliniche e di base della malattia per aggiornare la possibilita' di
prevenzione, nonche' la diagnosi precoce, la cura e la
riabilitazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.