Legge Ordinaria n. 548 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1993, n. 305
Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Prevenzione della fibrosi cistica)
l. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
predispongono,  nell'ambito  dei rispettivi piani sanitari, progetti-
obiettivo,  azioni  programmate  ed  altre   iniziative   diretti   a
fronteggiare  la  fibrosi  cistica,  da considerarsi malattia di alto
interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione primaria ed alla  diagnosi  precoce  e  prenatale
della fibrosi cistica;
b)  alla  cura  e  alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica,
provvedono anche alla fornitura a  domicilio  delle  apparecchiature,
degli  ausili  e  dei  presidi  sanitari necessari per il trattamento
complessivo;
c) ad  agevolare  l'inserimento  sociale,  scolastico,  lavorativo  e
sportivo dei malati di fibrosi cistica;
d)  a  favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino
malato,  dei  suoi  familiari,   nonche'   della   popolazione,   con
riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica;
e)  a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale
del personale socio-sanitario addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le  conoscenze
cliniche  e  di base della malattia per aggiornare la possibilita' di
prevenzione,  nonche'   la   diagnosi   precoce,   la   cura   e   la
riabilitazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni  di  legge modificate. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.

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