Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Avvocatura dello Stato)
1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato
dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 -
Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.
2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge sulle contabilita' speciali intestate
all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di
spesa di cui al comma 1.
3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non puo' farsi luogo a
ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo
periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando
non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga
l'obbligo alla restituzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21 del testo unico approvato con
R.D. n. 1611/1933, come modificato dall'art. 27 della
legge n. 103/1979 (modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), e' il seguente:
"Art. 21. L'avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto della sentenza, ordinanza, rinuncia o
transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo
II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le
somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di
ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole
alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata
compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le
modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara'
corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale,
predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici".