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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle
norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n.
52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato,
della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con i fondi
derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da
enti pubblici territoriali, nonche' dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con legge regionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5,
13 e 14, si applicano altresi':
a) agli alloggi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi
dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7
giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e
successive modificazioni, nonche' agli alloggi che, ai sensi della
legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda
di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprieta' della societa' Ferrovie
dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della
trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per
azioni. Le modalita' di alienazione dei predetti alloggi sono
disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente
legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12
agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28
agosto 1992;
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge
21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed
integrazioni, che siano tuttora nella disponibilita' degli Enti
medesimi;
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro gia' di proprieta'
degli enti previdenziali disciolti.
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di
servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con
particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi
realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonche' quelli
soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti
proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita
al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura
massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del
patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.
Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei
predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti
aventi titolo a norma della presente legge.
5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e'
consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi
finalizzati allo sviluppo di tale settore.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli
assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un
alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in
mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della
presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte
dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito
familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini
della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se
ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano
acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono
assegnatari del medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a
terzi.
8. Per le finalita' di cui al comma 6, gli enti proprietari
adottano le opportune misure di pubblicita' e disciplinano le
modalita' di presentazione delle domande di acquisto.
9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto
dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero
entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore,
dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali
termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purche' in
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere
nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Hanno titolo di priorita' nell'acquisto le
societa' cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui
all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano,
con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone
convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.
10. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta
applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali
determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi
tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della
revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze
del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo cosi'
determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di
anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del
20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici
giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.
11. La determinazione del prezzo puo' essere, in alternativa a
quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale
su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del
prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio
tecnico erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri
previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della domanda di
acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione
della determinazione del prezzo.
12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti
modalita':
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per
cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del
prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte
rimanente in non piu' di 15 anni, ad un interesse pari al tasso
legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del
prezzo dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonche' delle alienazioni di cui ai commi da
15 a 19, rimangono nella disponibilita' degli enti proprietari sul
conto corrente di contabilita' speciale presso la sezione provinciale
di tesoreria dello Stato, per le finalita' di cui al comma 5.
14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi
comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano
annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al
reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la
riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico
mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di
quelle esistenti e programmi integrati, nonche' ad opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non puo' comunque
essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua e'
destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.
15. Sono soggette ad alienazione anche le unita' immobiliari ad uso
non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia
residenziale pubblica.
16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui al comma 15 puo'
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della
legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei
termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta
giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non
economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal
fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di
pubblicita'.
17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui
al comma 16, la cessione e' effettuata a chiunque ne faccia domanda
18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai soggetti di cui al
comma 16 e' effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere
dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento puo' avvenire in forma
rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di
interesse pari al tasso legale.
19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in
aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma
18.
20. Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai sensi della
presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne'
puo' essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci
anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque
fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di
vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e
disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di
compravendita degli alloggi e delle unita' immobiliari di cui alla
presente legge e' predisposta dagli uffici tecnici degli enti
alienanti.
22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi
da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di
valore degli irmmobili (INVIM).
23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per
lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in
sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del
Vayont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di
precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il pagamento
rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
purche' detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30
dicembre 1991.
24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4
marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da
precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne
possono chiedere la cessione in proprieta' entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute
nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28
della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si
estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione
del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10
per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data
di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi
pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla
medesima data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.