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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 16 ottobre 1992, n. 411, le
parole: "alla data del 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 242 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, gia'
modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come
ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n.
293/1990, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400,
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 411/1992 e dall'art. 1 della
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 242 (Procedimenti in fase istruttoria che
proseguono con le norme anteriormente vigenti). - 1. La
disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del codice quando e' stato compiuto un atto di
istruzione del quale e' previsto il deposito e il fatto e'
stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un
mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del
codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle
lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo
degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle
imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del
codice i procedimenti siano gia' riuniti.
2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro
il 31 dicembre 1990 non e' stato ancora richiesto il
decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di
proscioglimento o non e' stato disposto il giudizio
direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi
trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni
al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti
previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato
pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di
rinvio a giudizio.
3. Quando si procede con istruzione formale, se
l'istruzione e' ancora in corso alla data del 31 dicembre
1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art.
407 comma 2 lettera a) del codice, alla data del 31
dicembre 1994, il giudice istruttore entro cinque giorni
deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al
pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice
abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice
istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od
ordinanza di rinvio a giudizio.
4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla
data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in corso,
il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di
proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto
penale di condanna ovvero dispone il giudizio
direttissimo".