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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla
gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili
dello Stato, il Ministro delle finanze e' autorizzato a trasferire,
con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio
pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli
enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o per
lo svolgimento di attivita' di interesse pubblico di propria
competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non
utilizzati in conformita' al soddisfacimento degli interessi pubblici
cui sono destinati.
2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle
cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino
inutilizzati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.