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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17
marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n. 290, 20 luglio 1992, n. 343, e
19 novembre 1992, n. 441, nonche' dell'articolo 18 del decreto-legge
18 settembre 1992, n. 382.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro della sanita'
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
14 del 19 gennaio 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 29.