Legge Ordinaria n. 75 del 24/03/1993 Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1993, n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in
materia  di  imposte  sui  redditi,  sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti  interbancari,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992,  n.  269,
19  giugno  1992,  n.  316,  e  25  giugno  1992,  n. 319; restano in
particolare  validi  ed  efficaci  a  tutti  gli  effetti,   compreso
l'obbligo   di   effettuare  gli  ulteriori  versamenti  rateali,  le
dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti  eseguiti
entro  i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992;
dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto
decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo
2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo  15  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n.   600, come
modificati dall'articolo 8, commi 2 e  4,  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  413.  Restano  altresi'  validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47,
nonche'  dei  decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n.
298, 24 luglio 1992, n. 348,  24  settembre  1992,  n.    388,  e  24
novembre  1992,  n.  455,  anche  ai  fini dei successivi adempimenti
concernenti le dichiarazioni  annuali  ed  i  relativi  controlli,  e
dell'articolo  5  dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n.  14, 20 marzo
1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonche' del decreto-legge  27
novembre  1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per
assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei  generi
di  monopolio.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle disposizioni recate  dall'articolo  7  del  decreto-
legge   23  gennaio  1993,  n.  16;  i  predetti  rapporti  giuridici
conservano  validita'  ed  hanno  efficacia  anche  ai   fini   degli
adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
                                 ____________
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          18 del 23 gennaio 1993.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione  sara' pubblicato in supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.
                                 ____________
 

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