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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Composizione del consiglio comunale
1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un
milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di
provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio e' presieduto dal
sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia
presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto
dall'assemblea.