Legge Ordinaria n. 81 del 25/03/1993 Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1993, n. 72
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 Composizione del consiglio comunale 
  1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e: 
    a) da 60 membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  ad  un
milione di abitanti; 
    b) da 50 membri nei comuni con popolazione  superiore  a  500.000
abitanti; 
    c) da 46 membri nei comuni con popolazione  superiore  a  250.000
abitanti; 
    d) da 40 membri nei comuni con popolazione  superiore  a  100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di
provincia; 
    e) da 30 membri nei comuni con  popolazione  superiore  a  30.000
abitanti; 
    f) da 20 membri nei comuni con  popolazione  superiore  a  10.000
abitanti; 
    g) da 16 membri nei comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
abitanti; 
    h) da 12 membri negli altri comuni. 
  2. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio e' presieduto dal
sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio  sia
presieduto  dal  consigliere  anziano   o   dal   presidente   eletto
dall'assemblea. 
 

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