Legge Ordinaria n. 10 del 04/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1994, n. 6
Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituito,  d'intesa  con  la  regione  Sardegna  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  il
parco  nazionale  dell'arcipelago  de  La Maddalena, che comprende le
isole e gli isolotti appartenenti al  territorio  del  comune  de  La
Maddalena,  nonche'  le  aree  marine circostanti per una distanza di
almeno un chilometro dalla costa.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente    legge,   il   Ministero   dell'ambiente   provvede   alla
delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al  comma  1  e,
sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di
salvaguardia  necessarie  per  garantire la conservazione dello stato
dei luoghi,  tenendo  altresi'  conto  dell'istituendo  parco  marino
internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del
parco,  fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6
dicembre 1991, n.  394,  e'  affidata  ad  un  apposito  comitato  di
gestione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  7  dell'art.  2 della legge n.
          394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
          "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali
          e delle riserve naturali statali sono  effettuate,  qualora
          rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e
          delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, d'intesa
          con le stesse".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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