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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Principi generali).
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attivita'
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne
la qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia,
secondo procedure improntate a tempestivita', trasparenza e
correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste
finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale e principi della
legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a
statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il
rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e
coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in
conformita' alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico
riferimento a singole disposizioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 97 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei Ministri).
1-2. (Omissis).
3. Sono sottoposti alla deliberazione del consiglio dei
Ministri:
a)-c) (omissis);
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine
alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;".