Legge Ordinaria n. 109 del 11/02/1994 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1994, n. 41
Legge quadro in materia di lavori pubblici.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                        (Principi generali). 
   1. In attuazione dell'articolo 97 della  Costituzione  l'attivita'
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve  garantirne
la qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza  e  di  efficacia,
secondo  procedure  improntate   a   tempestivita',   trasparenza   e
correttezza, nel rispetto del  diritto  comunitario  e  della  libera
concorrenza tra gli operatori. 
   2. Per  la  disciplina  delle  opere  e  dei  lavori  pubblici  di
competenza delle regioni anche a  statuto  speciale,  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste
finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono  norme
fondamentali  di   riforma   economico-sociale   e   principi   della
legislazione dello Stato ai  sensi  degli  statuti  delle  regioni  a
statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il
rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. 
   3. Il Governo, ai sensi dell'articolo  2,  comma  3,  lettera  d),
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  emana  atti  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'attivita'   amministrativa   delle   regioni   in
conformita' alle norme della presente legge. 
   4. Le norme della presente  legge  non  possono  essere  derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico
riferimento a singole disposizioni. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  97  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 97. - I pubblici uffici sono  organizzati  secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
             Nell'ordinamento  degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari.
             Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si  accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
             -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
             "Art.  117.  -  La regione emana per le seguenti materie
          norme legislative  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre regioni:
              ordinamento  degli  uffici  e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale urbana e rurale;
              fiere e mercati;
              beneficenza  pubblica  ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
              istruzione   artigiana  e  professionale  e  assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
              viabilita', acquedotti e lavori pubblici  di  interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato;
              altre materie indicate da leggi costituzionali.
             Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".
             - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri) e' il seguente:
             "Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei Ministri).
            1-2. (Omissis).
             3.  Sono sottoposti alla deliberazione del consiglio dei
          Ministri:
              a)-c) (omissis);
              d)  gli  atti   di   indirizzo   e   di   coordinamento
          dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
          delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
          atti di sua competenza  previsti  dall'articolo  127  della
          Costituzione  e  dagli statuti regionali speciali in ordine
          alle leggi regionali e delle province autonome di Trento  e
          Bolzano,  salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
          la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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