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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e
l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma
alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;
b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO
interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950,
effettuato a Roma il 15 marzo 1991;
c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO,
interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera
a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.