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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure
urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei
Paesi in via di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 1 settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n.
430.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della
normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno
inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si
atterra' ai seguenti criteri:
a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di
cooperazione;
b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e
amministrativo-contabili;
c) individuazione della responsabilita' gestionale dei singoli
progetti;
d) definizione del ciclo dei progetti;
e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo
i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio
per gli interventi umanitari della Comunita' europea (ECHO) e
dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;
f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli
derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
304 del 29 dicembre 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 42.
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