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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1,
recante misure a garanzia del credito agrario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di asservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4
del 7 gennaio 1994.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 57, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 4 gennaio 1994, n.
1, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.