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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive
comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte nuove
norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".