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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Azione di responsabilita'
1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e'
personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito
arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque
anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della
sua scoperta.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata
a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono
del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la
denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni
dalla data in cui la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa
degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia
stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di
appartenenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.