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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente
ai capitoli A e B.