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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi
delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi,
sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validita'
triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio
di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.
2. Qualora le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado,
compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti del Ministro
della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile
1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile
1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n.
56- bis del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad esse
assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente
graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso
successivo per l'accesso al ruolo direttivo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 357/1989 (Norme in
materia di reclutamento del personale della scuola) e' il
seguente:
"Art. 9. - 1. I docenti che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di
un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso
per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli
del personale direttivo, nonche' coloro che siano stati
ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere
immessi nei predetti ruoli purche' in possesso dei
prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se
appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola,
abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si
riferisce il concorso.
1- bis. Hanno titolo, altresi', ad essere immessi nei
ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni
d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole
medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di
colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto secondo criteri e modalita'
che saranno stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e
1- bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.
3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del
50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.
3- bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al
comma 1- bis e' utilizzata soltanto dopo che sia stata
esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma
1.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con
proprio decreto, termini, criteri e modalita' per la
compilazione delle graduatorie".