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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992,
n. 16, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene
dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma
4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra
indicate. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e'
disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli
articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge n. 55/1990 reca: "Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale".
- La legge n. 108/1968 reca: "Norme per la elezione dei
consigli regionali delle regioni a statuto normale".
Nota agli articoli 1, 2 e 4:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 55/1990,
come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.
16, e come ulteriormente modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Non possono essere candidati alle
elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e
consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, amministratore e componente degli organi comunque
denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e
componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per il delitto provvisorio dall'art. 416-bis
del codice penale o per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all'art. 73 del citato testo unico, concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto
di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto
di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione
a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla
lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati
condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo
grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale
per i delitti indicati alla lettere a), se per essi e'
stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati
ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
anche se con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se
con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di
prevenzione, anche se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro
presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di
assessori regionali, provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla.
L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida
dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1
sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei
casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la
sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate. La
sospensione di diritto consegue, altresi', quando e'
disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di
cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura
penale.
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti
giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma
4-bis sono comunicati al commissario del Governo se
adottati a carico del presidente della giunta regionale, di
un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al
prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la
sussistenza di una causa di sospensione, provvede a
notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno
convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in
cui la causa di sospensione interviene nei confronti del
presidente della giunta regionale, di un assessore
regionale o di un consigliere regionale, il commissario del
Governo ne da' immediata comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per
gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il
provvedimento che accerta la sospensione. Tale
provvedimento e' notificato, a cura del commissario del
Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione
dei conseguenti adempimenti di legge. Per la Regione
siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del
commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente,
dal commissario dello Stato e dal presidente della
commissione di coordinamento. Per la durata della
sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari
all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata
con legge regionale.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei
confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della
misura coercitiva di cui al comma 4-bis ovvero venga emessa
sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso
la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere
pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima
adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla
convalida dell'elezione o alla nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al
comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui
diviene definitivo il provvedimento che applica la misura
di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti
non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato
con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato
sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento
definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi
dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge
3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di
cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei
confronti del personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla
immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o
dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali
la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o
dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio
secondo la specifica competenza, con le modalita' e proce-
dure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale
appartenente alle regioni e per gli amministratori e i
componenti degli organi delle unita' sanitarie locali, la
sospensione e' adottata dal presidente della giunta
regionale, fatta salva la competenza, nella regione
Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome
di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati
dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai
responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati
al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma
4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi
4-quinquies e 4-sexies.
5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque
riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita'
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la
sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non
ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei
servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono
trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa.".