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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa
che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un
integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo
delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da leggi speciali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.