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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 942 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti). - I terreni
abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da
una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio
pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare
il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi,
i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni
abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni
appartenenti al demanio pubblico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
degli atti legislativi qui trascritti.