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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
1. E' istituita, per la durata della XII legislatura, a norma
dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di
inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche'
degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
b) accertare la congruita' della normativa vigente e della
conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di
carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere
piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e
degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue connessioni;
d) riferire al Palamento al termine dei suoi lavori nonche' ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento
alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente
denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-
bis del codice penale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 82 della Costituzione, e' il
seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita' giudiziaria".
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione
di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
- Il testo dell'art. 416-bis del codice penale (aggiunto
dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646), come
modificato dall'art. 36 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
dall'art. 11-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e' il seguente:
"Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei
anni.
Coloro che promuovono, dirigono od organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilita', per il conseguimento della
finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso".