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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei
termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma
volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di
emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353,
12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n.
173.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
PREVITI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
113 del 17 maggio 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 15.
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