Legge Ordinaria n. 443 del 15/07/1994 Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1994, n. 165
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 290, recante proroga dei
termini  in  materia  di  avanzamento  degli  ufficiali  e  di  ferma
volontaria  dei  sergenti,  nonche'  norme  per  la corresponsione di
emolumenti  a  talune categorie di Forze di polizia, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353,
12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n.
173.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 luglio 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  PREVITI, Ministro della difesa
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 
          AVVERTENZA:
             Il decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  290,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          113 del 17 maggio 1994.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 15.
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