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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis (Regolamenti di attuazione). - 1. Il Consiglio di
Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza
della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per
l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente
legge".
2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 515/1993 reca: "Disciplina delle campagne
elettorali alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica".