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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti
in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei
medici e di farmacovigilanza, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 20, recante differimento di
termini in materia di assistenza sanitaria, nonche' dei decreti-legge
8 aprile 1993, n. 100, 7 giugno 1993, n. 179, 6 agosto 1993, n. 278,
5 ottobre 1993, n. 397, 4 dicembre 1993, n. 497, 1 febbraio 1994, n.
79, e 31 marzo 1994, n. 218.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
126 del 1 giugno 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 39.
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