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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome
dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'articolo
408, secondo comma, del codice civile, abrogato dall'articolo 77
della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono dismettere il cognome
aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia presentando
domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui
giurisdizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi
l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per i
discendenti di minore eta' dell'affiliato la dismissione del cognome
aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai
genitori esercitanti la potesta'. Per i discendenti di maggiore eta'
dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto puo' essere
domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la
domanda dell'affiliato.
2. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto di
affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea
documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori
formalita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 184/1983 reca "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori".