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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni
urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
144 del 22 giugno 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 35.
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