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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del
fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
POLI BORTONE, Ministro delle
risorse agricole, alimentari e
forestali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
152 del 1 luglio 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 53.
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