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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in
materia di trasporto ferroviario, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Gardasigilli: BIONDI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
154 del 4 luglio 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 54.
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