Legge Ordinaria n. 53 del 21/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1994, n. 20
Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle  liti
a norma dell'articolo 83 del  codice  di  procedura  civile  e  della
autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e'  iscritto  a
norma  dell'articolo  7  della  presente  legge,  puo'  eseguire   la
notificazione  di  atti   in   materia   civile,   amministrativa   e
stragiudiziale a mezzo del servizio  postale,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che  l'autorita'
giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - La legge n. 890/1982, reca: "Notificazioni di  atti  a
          mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connese con la
          notificazione di atti giudiziari". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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