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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti
a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della
autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a
norma dell'articolo 7 della presente legge, puo' eseguire la
notificazione di atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita'
previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorita'
giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 890/1982, reca: "Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connese con la
notificazione di atti giudiziari".