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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti
in materia di dighe, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16
dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n.
237, e 20 giugno 1994, n. 398.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
195 del 22 agosto 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 36. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 31 ottobre 1994.
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