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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione
1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 2, spetta a chi abbia conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo
alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27.
2. Il conseguimento dell'abilitazione e' subordinato al superamento
di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro
che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie
alimentari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.