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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521,
recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in
attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni
umanitarie all'estero.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 550, 28 febbraio 1994, n. 136,
29 aprile 1994, n. 258, e 30 giugno 1994, n. 422.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
PREVITI, Ministro della difesa
MARONI, Ministro dell'interno
MARTINO, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
203 del 31 agosto 1994.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 47, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 29 agosto 1994, n.
521, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.