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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione
irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a
Bruxelles il 29 marzo 1991.