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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980,
nonche' la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre
1980.